Periodo di comporto al netto dagli infortuni. L’assenza non è conteggiata se il datore di lavoro è responsabile.

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Per i giudici di legittimità stop al licenziamento se la sicurezza in azienda è compromessa.

Cos’è il “periodo di comporto” ?

Il cosiddetto «periodo di comporto», è la durata massima entro cui il dipendente può assentarsi dal posto di lavoro senza essere licenziato. Ovvero, il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del periodo di comporto. Questo periodo di tempo è generalmente stabilito dalla legge e regolato dai contratti collettivi di lavoro.

La sentenza dei giudici della Corte di Cassazione N.2527 del 4 febbraio 2020 specifica che:

in tutti i casi in cui sussiste una responsabilità datoriale ex art.2087 cd. Civ. i giorni non lavorati possono essere detratti dal periodo di comporto.

Da ciò, le assenze dovute per infortunio o malattia professionale non sono computabili nel cosiddetto «periodo di comporto» qualora il datore di lavoro non osservi le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, laddove il lavoratore dovesse assentarsi dal lavoro per l’intera durata del periodo di comporto, il datore di lavoro non può legittimamente procedere al licenziamento. Quindi, in tutti i casi in cui sussiste una responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., i giorni non lavorati possono essere detratti dal periodo di comporto.

È necessario quindi che si verifichi un’adempienza contrattuale, ai sensi dell’art.2087 cod. civ., per non aver posto in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.

Inoltre la contrattazione collettiva, hanno concluso i giudici di legittimità, può tuttavia in modo del tutto legittimo escludere dal computo delle assenze ai fini del periodo di comporto quelle dovute a infortuni sul lavoro, in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata.

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