NOVITA’ ASSUNZIONI 2020

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L’11 febbraio 2020 è uscito il decreto nr. 52( Decreto n. 52 del 11 febbraio 2020). Dove incentiva con agevolazioni, le aziende ad assumere giovani nell’anno 2020
Qui sotto riportiamo una breve spiegazione di quanto il decreto prevede :
Le aziende che dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 assumono [1] disoccupati:
• di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
• con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi [2];
potranno fare richiesta del nuovo incentivo denominato “Incentivo Lavoro” (IO Lavoro) istituito per il 2020 dell’ANPAL.
Ai fini dell’operatività bisognerà attendere le indicazioni che saranno fornite dall’INPS, in quanto la domanda andrà presentata on line sul portale dell’Istituto, che le autorizzerà nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ ordine cronologico di presentazione.
Regioni coinvolte
Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Calabria,Campania, Puglia,Sicilia,Piemonte, Valle d’aosta, Liguria,Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,Toscana, Umbria, Marche, Lazio,Abruzzo, Molise, Sardegna.
Importo dell’incentivo
• L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
• In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
• La fruizione deve concludersi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Condizioni
• Il personale interessato non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
• Deve trattarsi di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato e per tale fattispecie non è richiesto il requisito della disoccupazione. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
• L’incentivo deve essere fruito nel rispetto dei limiti degli aiuti c.d. “de minimis”. Nel caso di superamento dei limiti previsti, l’assunzione deve comportare un’ incremento occupazionale netto. Oltre all’incremento netto, per l’assunzione di lavoratori con 25 anni di età è necessaria la condizione che il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Cumulabilità con altri incentivi
E’ prevista la possibilità di cumulo con:
• l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;
• con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it
Note:
[1] ANPAL – Decreto n. 52 del 11 febbraio 2020.
[2] Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

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